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Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e di non predisporre il bilancio consolidato

Data di pubblicazione: 05/07/2021

Data di ultimo aggiornamento: 07/03/2024

Il Consiglio Comunale, con Deliberazione n. 15 in data 07.07.2020, ha disposto di avvalersi della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale concessa dall’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, stabilendo che l’esonero dall’obbligo di tenuta della contabilità economico-patrimoniale troverà applicazione sino a diversa decisione dell’ente ovvero sino a diversa sopravvenuta disposizione di legge.
La Giunta Comunale, con Deliberazione n. 52 in data 10.06.2021, e il Consiglio Comunale, con la Deliberazione n. 29 in data 19.07.2021, hanno disposto di avvalersi, a decorrere dall’esercizio 2020, della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale concessa dall’articolo 232, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, come modificato dall'art. 15-quater, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, e, successivamente, dall'art. 57, comma 2-ter, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, dando atto che, poiché gli enti che non tengono la contabilità economico-patrimoniale non possono elaborare il bilancio consolidato, la medesima deliberazione rappresenta anche l'esercizio della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

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