L’art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto delle modifiche al D.P.R. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quello con l’utenza non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
In particolare le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere tali certificazioni.
Sui certificati rilasciati sarà apposta, pena la nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organo della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".